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Decreto N. 8254 DEL 08/06/2012      
  2 luglio 2012
 

 
 
Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e della L.R. n. 42/2008 alla variante in corso d’opera del parco eolico denominato “Borgia 1” nelle località “Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrava, Perarace e Pignatarello” nel Comune di Borgia (CZ). Società Borgia Wind S.r.L..
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE ENERGETICHE, ATTIVITA’ ESTRATTIVE E
RISORSE GEOTERMICHE
 
VISTI
 
- La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14/02/2005 che approva il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Regione Calabria;
- La D.G.R. n. 55 del 30/01/2006 che approva il documento “L’eolico in Calabria: Indirizzi per l’inserimento degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- La L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;
- L’allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 “Procedure ed indirizzi per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 200l/77/CE”;
VISTA la domanda di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio dell’ impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Borgia 1” sito nel Comune di Borgia (CZ) per una potenza prevista pari a 107,50 MW, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso, acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive in data 21/11/2007 al n. 6717/Dip., presentata dalla Società Anemos S.r.l, con sede legale in Via Galvani, 6 - Lamezia Terme (CZ), P.I. 02813050792;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Borgia del 30/07/2007 n. 41, avente ad oggetto “Schema di convenzione per lo studio, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica mediante aerogeneratori. Approvazione”; VISTA la documentazione progettuale inoltrata dalla Società “Anemos S.r.1.” per una potenza nominale di 107,5MWp;
VISTO il DDG del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 14753 del 03/10/2007 con il quale è stato escluso dall’ulteriore procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato “Borgia 1” nelle località “Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello” nel Comune di Borgia (CZ);
VISTA la STMG comunicata da TERNA S.p.A. (prot. n. TE/P2007012900 del 29/10/2007) secondo la quale lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entra esce sulla linea a 380 kV “Rizziconi – Scandale”;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/03/2008 con cui è stato approvato il progetto relativo all’impianto eolico denominato “Borgia 1” sito nel Comune di Borgia (CZ) con 36 aerogeneratori e una potenza nominale di 90 MW, con le relative prescrizioni, espresse sia dalle Amministrazioni intervenute in Conferenza che quelle risultanti agli atti;
VISTO il DDG del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 3473 del 02/04/2008 con il quale si integra il decreto n. 14753 del 03/10/2007 relativo al progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato “Borgia 1” nelle località “Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello” nel Comune di Borgia (CZ) “nel senso che la centrale di consegna dell’energia al GRTN dovrà essere conforme a quanto disposto dalla lettera h del
paragrafo 3.1 del documento allegato alla D.G.R. n. 55 del 30/01/2006, nonché gli aerogeneratori contraddistinti con il codice macchina n. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dovranno essere ubicati fuori
dall’area di interesse archeologico, per come evincesi dal parere del nucleo VIA del 17/03/08”;
VISTA la nota del 10/11/2008 prot. n. 10663/Dip con la quale la Società Anemos S.r.l. ha comunicato che in data 25/01/2008 ha costituito la Società Borgia Wind S.r.l. con sede legale in Via Galvani, 8 - Lamezia Terme (CZ), P.I. 028924730795, R.E.A. CZ-187555, atto a rogito notaio Dott. Rocco Guglielmo del 25/01/2008 con Rep. n. 136358, Racc. n. 22887, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla realizzazione del suddetto parco eolico;
VISTA la documentazione che la Società “Borgia Wind S.r.l.” ha prodotto nei termini di legge con nota prot. n. 5692 del 30/04/2009, così come richiesto dal Settore Politiche Energetiche (nota prot. n. 964/Dip del 28/01/2009) ai fitti dell’adeguamento della domanda di autorizzazione alla LR. n. 42 del 29/12/2008 e con la quale il progetto definitivo è stato modificato secondo le prescrizioni e determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi del 17/03/2008.
VISTO il DDG del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 9361 del 17/06/2010 con il quale si è ritenuto di escludere dall’ulteriore procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato “Borgia 1” - Variante in corso d’opera - nel Comune di Borgia (CZ);
VISTA la nuova STMG comunicata da TERNA S.p.A. (prot. n. TE/P20100010033 del 20/07/2010) secondo la quale lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in
antenna a 150 kV con una nuova stazione RTN a 150 kV in doppia sbarra da realizzare in soluzione
GIS compatta da collegare, mediante due nuovi elettrodotti RTN a 150 kV, con la sezione a 150 kV
di una futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea
RTN a 380 kV “Magisano - Rizziconi”;
VISTA l’accettazione della STMG da parte della Società proponente in data 30/07/2010;
VISTA l’attestazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Borgia n. 2765, prot. n.
3087 del 25/05/2010 con cui si certifica che:
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 1 particella n. 2 ricade in zona a destinazione urbanistica DT/8, Località Difesa dì Mazza, TURISTICO RICETTIVA E VERDE SPORTIVO PRIVATO e l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 1 particelle nn. 38-39-104-31-40 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA;
-       le particelle nn. 38-39-104 (parte) - 31- 40 del Foglio 1 sono inventariate dalla Tavola P.1. del vigente P.RG. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art. 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 1, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 2 particella n. 222 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA e l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 2 particelle nn. 726-725- 244-245-247-216-219-248-724 ricade in zona a destinazione urbanistica E2 AGRICOLA NORMALE; la particella n. 222 (parte) del Foglio 2 è inventariata dalla Tavola P.1. del vigente P.R.G. come area interessata da boschi e/o soggetta a rimboschimento e per questo soggetta al Vincolo Paesaggistico ai seni del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 2, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 3 particelle nn. 1 – 2 – 18 – 155 – 156 – 19 – 5 – 8 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 155 (parte) - 1 (parte) - 18 (parte) -19-5-2 (parte)-8 (parte) del Foglio 3 sono inventariate dalla Tavola P.1 del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art. 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 3, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 4 particelle nn. 44 – 6 – 5 – 38 – 8 – 9 – 10 – 15 – 16 – 18 – 3 – 35 – 1 – 7 – 37 – 2 – 12 – 29 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; la particella n. 1 (parte) del Foglio 4 è classificata come area boscata o soggetta a rimboschimento ai sensi dell’art. 6 L.R. 23/90 e pertanto soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art. 142) Comma 1) lettera g; le particelle nn. 12 (parte) - 29 del Foglio 4 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n° 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 4, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 5 particelle nn. 5 – 6 – 9 – 10 – 12 – 19 – 31- 32 – 43 – 48 – 51 – 54 – 60 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 9 (parte) -10-12-19 (parte)-31 (parte)-32 (parte)-51-54-60 del Foglio 5 sono inventariate dalla Tavola P.1 del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento o come aree boscate o soggette a rimboschimento ai sensi dell’art. 6 L.R. 23/90 e pertanto soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; le particelle nn. 43 (parte) - 48 (parte) del Foglio 5 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n. 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 5, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 13 particelle nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 18 – 127 – 130 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; le particelle 130 – 127 (parte) del Foglio 13 sono inventariate dalla Tavola P.1 del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; le particelle nn. 2 (parte) – 3 (parte) – 4 (parte) – 5 (parte) – 10 (parte) del Foglio 13 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n° 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 13, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 14 particelle nn. 1 – 3 – 61 – 62 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 1 (parte) - 3 (parte) - 61 del Foglio 14 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n° 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 14, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 15 particelle nn. 12 – 15 – 39 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA le particelle nn. 12 (parte) 15 (parte) del Foglio 15 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n° 122 del 04/1212007); la totalità delle particelle del Foglio 15, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 19 particella n. 354 ricade parte in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA parte in zona E2 AGRICOLA NORMALE e l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 19 particelle nn. 413 – 334 - 279 – 276 – 338 – 375 – 277 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 413 (parte) - 334 (parte) - 276 (parte) - 338 (parte) - 375 (parte) del Foglio 19 sono soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142, comma 1, lettera c in quanto ricadenti nella fascia dei 150 metri dalle sponde del Vallone Saffantino; la particella n. 276 (parte) del Foglio 19 è inventariata dalla Tavola P.l del vigente P.R.G. come area interessata da boschi e/o soggetta a rimboschimento e per questo soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 19, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 22 particelle nn. 114-274 ricade parte in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA parte in zona E2 AGRICOLANORMALE e l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 22 particelle nn. 394 - 393 - 395- 153 - 399 - 401 - 164 - 397 - 164 ricade in zona a destinazione urbanistica E2 AGRICOLA NORMALE; le particelle nn. 274 (parte)-114 (parte)-153(parte) del Foglio 22 sono inventariate dalla Tavola P.1. del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 22, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 23 particelle nn. 144 – 934 – 935 – 143 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; la particella n. 144 (parte) del Foglio 23 è soggetta ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariata nel Catasto incendi quale area percorsa dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n° 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 23, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 24 particelle nn. 24 - 148 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 24 (parte) - 148 (parte) del Foglio 24 sono inventariate dalla Tavola P.1. del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a l’imboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 24, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 28 particelle nn. 195 – 77 – 194 – 110 – 112 - 145 – 317 – 318 – 109 ricade in zona a destinazione urbanistica E2 AGRICOLA NORMALE e la stessa area è soggetta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 29 particelle nn. 463 – 466 – 465 – 464 – 261 – 84 – 85 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA, l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 29 particella n. 40 ricade parte in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA parte in zona E2 AGRICOLA NORMALE, l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 29 particelle nn. 87 – 31 – 288 – 289 – 287 – 365 – 173 – 226 – 176 – 172 – 225 – 165 – 166 – l74 – l56 – l67 ricade in zona E2 AGRICOLA NORMALE; le particelle nn. 463 (parte) – 465(parte) del Foglio 29 sono soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142, comma 1, lettera c in quanto ricadenti nella fascia dei 150 metri dalle sponde del Torrente Fiasco; la particella n. 84(parte) del Foglio 29 è soggetta ai vincoli imposti dalla legge 353/2000(e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariata nel Catasto Incendi quali area percorsa dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n. 122 del 04/12/2007); le particelle nn. 40 (parte) - 463 (parte) del Foglio 29 sono inventariate dalla Tavola P.1. del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 ad 142) Comina 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 29, oggetto dcl presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 30 particelle nn. 63 – 50 – 64 – 60 – 44 – 43 – 42 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 42 (parte) – 43 (parte) – 44 (parte) – 50 (parte) – 64 del Foglio 30 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n.122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 30, oggetto del presente certificato, sono soggette ai Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 33 particelle nn. 37 – 29 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; la particella n. 29 (parte) del Foglio 33 è soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142, comma 1, lettera c in quanto ricadente nella fascia dei 150 metri dalle sponde del Vallone Saffantino; la particella n. 29 (parte) del Foglio 33 è inventariata dalla Tavola P.1. del vigente P.R.G. come area interessata da boschi e/o soggetta a rimboschimento e per questo soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; le particelle n. 37– 29 del Foglio 33 ricadono in parte nella fascia dei 250 m. di inedificabilità di qualsiasi natura a protezione del Convento di Saffantino classificato dalla L.R. 23/90 quale “Monumento Bizantino”; la totalità delle particelle del Foglio 33, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 34 particella n. 9 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA e la stessa è soggetta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 37 particelle nn. 77 - 78 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; la particella n. 77 (parte) del Foglio 37 è inventariata dalla Tavola P.1. dcl vigente P.R.G. come area interessata da boschi e/o soggetta a rimboschimento e per questo soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g;
-       l’area individuata allibrata in catasto al Foglio 38 particelle nn. 62 - 496 - 497 - 495-509-
21 - 492 - 493 - 494 - 475- 63 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA
PROTE1TA; le particelle nn. 492 (parte) - 497 (parte) del Foglio 38 sono inventariate dalla
Tavola P.1. del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a
rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi dcl D. Lgs 42/04 art
142) Comma 1) lettera g;
-       ove non espressamente riportato, le aree individuale dalle particelle del presente certificato non rientrano tra i siti di importanza comunitaria o relative proposte, tra le zone a protezione speciale, tra i siti di importanza regionale e nazionale, tra le aree di cui alla Legge 365/2000, tra le aree di cui al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, tra le aree su cui sussistono vincoli inibitori ai sensi del D. Lgs 42/04 e della L.R. 23/90, tra i siti a vincolo archeologico o tra quelle a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923; 1’Ente non ha proceduto alla individuazione e localizzazione delle aree gravate dall’esistenza di usi civici e, pertanto, nulla può essere certificato in merito a detti gravami;
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Girifalco del 14/06/2010 con cui si attesta che:
-       le aree interessate dal cavidotto sono al di fuori dei rischi di attenzione, idraulico e frana previste dal P.A.I. (di Tipo: RI - R2 - R3 - R4 e/o aree di Rispetto);
-       per le aree interessate dal cavidotto non sussistono vincoli ambientali;
-       le aree interessate dal cavidotto non ricadono tra i siti d’importanza comunitaria o relative proposte (SIC o pSIC);
-       le aree interessate dal cavidotto non ricadono tra i siti d’importanza regionale e nazionale (SIR e SIN);
-       le aree interessate dal cavidotto non ricadono in zone di protezione speciale (ZPS);
-       per le aree interessate dal cavidotto non sussistono vincoli paesaggistici e architettonici di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii;
-       le aree interessate dal cavidotto non ricadono all’interno della Perimetrazione del VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE (R.D. 30/12/1923, n. 3267 e successive modifiche);
-       le aree interessate dal cavidotto non ricadono all’interno della Perimetrazione del VINCOLO PAESAGGISTICO ASSOLUTO - Aree di notevole pregio paesaggistico di mantenimento totale e di assoluta inedificabilità - (zona omogenea “E3”- aree agricole ad alto valore paesaggistico (boschi di alto fusto e macchia mediterranea, del vigente P.R.G.) -
Tutela di zone di particolare interesse ambientale - Legge 8.8.1985, n. 431, D.L.vo n. 42 del 22.1.2004).
-       le aree interessate dal cavidotto non ricadono tra quelle soggette alla legge 365/2000 (Decreto Soverato e succ. modif. ed integrazioni);
-       relativamente all’Elenco Provvisorio del Catasto Incendi dei soprassuoli percorsi dal fuoco (ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 art. 10), preso atto:
 
degli Elenchi particellari allegati alle Determinazioni con n. 719 del 9.10.2007, n. 411 del 3.7.2009, n. 601 del 22.9.2009, n. 673 del 22.10.2009, n. 768 del 26.11.2009 e n. 886 del 29.12.2009; nonché, delle cartografie e delle località;
 
le aree di progetto ricadenti nel territorio di questo Comune non sono state percorse dal fuoco;
-       in merito alla viabilità esistente da adeguare, lungo la S.P. n. 59 denominata “delle Mandrelle” (catastalmente identificata ai fogli di mappa 12 e 15), i tratti di strada oggetto di intervento ricadono per una grande parte in zona omogenea “E1” - aree agricole primaria ad alta vocazione produttiva e per una piccola parte in zona omogenea “E4” - aree agricole da sottoporre a tutela ambientale (pendii, fossi e corsi d’acqua);
-       in alcuni tratti la S.P. n.59 denominata “delle Mandrelle” (fogli di mappa 12 e 15), è attraversata della rete infrastrutturale del Metanodotto con relativa fascia di rispetto di mt. 30;
-       in merito alla viabilità esistente da adeguare, lungo la S.P. n. 172 (Girifalco Borgia Roccelletta) , catastalmente identificata al foglio di mappa 12, il tratto di strada oggetto di intervento ricade in zona omogenea “E1”;
-       in merito alla viabilità esistente da adeguare, lungo la strada comunale denominata S. Fantino (catastalmente identificata ai fogli di mappa 8 e 16), il tratto di strada oggetto di intervento ricade in zona omogenea “E1”;
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cortale del 21/06/2010 con cui si attesta che:
-        l’area in cui ricade il tratto di SP 49, ricadente nel territorio del Comune di Cortale, interessato dai passaggio del cavidotto interrato a servizio del realizzando impianto eolico denominato” Borgia 1”:
a)      non risulta essere compresa tra i siti d’importanza comunitaria (SIC) della rete Europea Natura 2000, delimitati ai sensi della direttiva comunitaria n° 92/43/CEE Habitat”;
b)     non risulta essere compresa tra quelle indicate dalla legge 365/2000;
c)      non risulta essere ricompressa tra le aree perimetrate dal PAI della Regione Calabria, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, a rischio idrogeologico;
d)     non risulta essere soggetta a tutela ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, trattandosi di Strada Provinciale;
e)      risulta essere sottoposta a vincolo idrogeologico - forestale, imposto ai sensi dell’art.1 del
R.D. 30.12.1923, n. 3267;
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Floro del 02/07/2010 con cui si certifica che:
- il terreno sito nel Comune di San Floro, distinto all’ Agenzia del Territorio di Catanzaro ai foglio 1, 6, 7, 8, 11 e 13, interessata dal passaggio del cavidotto dell’intervento ‘Parco Eolico Borgia 1”, corrisponde con la viabilità prevista nel vigente strumento urbanistico comunale e più precisamente “strada comunale Senatore” (Fg. 7 e 8), la “strada provinciale n.49 Borgia - Caraffa” (Fg. 1 e 7), la
“strada comunale Pozzo (Fg. 11 e 13) e la “strada comunale Prassi - Miele” (Fg. 6).
Certifica, altresì, che detto terreno:
- non risulta nell’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco di cui alla legge 353/2000.
- è sottoposto a vincolo idrogeologico - forestale, imposto ai sensi del RD. 30/12/1923, n.3267;
- non risulta sottoposto a vincoli d’importanza comunitaria o relative proposte (SIC o pSIC);
- non risulta sottoposto a vincoli per zone di protezione speciale (ZPS);
- non risulta sottoposto a vincoli per siti d’importanza regionale e nazionale (SIR e SIN), (ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/4 3/CEE “Habitat”);
- non risulta sottoposto a vincoli paesaggistici e architettonici;
- non risulta sottoposto a vincoli inibitori e tutori ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento agli art. 139 e 142, ed ai sensi della LR 23/1990;
- non risulta sottoposto a vincoli archeologici;
- non risulta incluso in aree di cui alla Legge 365/2000 (Decreto Soverato);
- non risulta incluso in aree non idonee di cui al P.A.I. approvato con delibera del Consiglio Regionale al 15 del 28/12/2001 e pubblicata sul B.U.R. Calabria del 25/03/2002;
- non risulta gravata dall’esistenza di usi civici.

VISTA l’attestazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Maida n. 22 del 07/04/2011 con cui si certifica che:
- il terreno distinto al Catasto Terreni del Comune, al Foglio n.49 part.lle n° 164-165-185-463-456- 91-225-223-219-194-192-430-455-461-161 e 464 risulta avere la seguente destinazione urbanistica:
A) STRUMENTO URBANISTICO O P.R.G. - in vigore
B) DESTINAZIONE URBANISTICA
ZONA OMOGENEA “E2” AGRICOLA.
che il terreno distinto al Catasto Terreni del .Comune, al Foglio n.49 part.lle n° 164 per circa mq
510 -165-185-463-225 per circa mq.1402 -455 per circa mq.29-456 per circa mq.288-463-165-223-
219-194-192-185-430-161 e 464 risulta nella Tav. A/2. 13 “Vincoli Paesaggistico” del vigente
P.R.G. avere la seguente destinazione:
A)   STRUMENTO URBANISTICO O P.RG. - in vigore
VINCOLO PAESAGGISTICO
Che le Norme Tecniche (Art. 35.2) allegate al vigente P.R.G., così recitano:
nelle aree tutelate riportate nel P.R.G. in l’osservanza di vincoli a tutela di zone di particolare interesse ambientale individuale nella cartografia fornita dalla Soprintendenza l’edificazione nei limiti indicati nella zonizzazione di P.R.G., è subordinata al preventivo nulla osta della Sovrintendenza.
In merito a ciò si attesta che le particelle n° 164 per circa mq 510 -165-185-463-225 per circa mq.1402 -455 per circa mq.29 - 456 per circa mq. 282- 463-165- 223- 219-194-192-185- 430-161 e 464 pur rimanendo nell’area classificata dal Piano Regolatore Generale come “Vp” (Vincolo Paesaggistico), per la mancata pubblicazione nella G.U. del Decreto di Imposizione del Vincolo prima dell’entrata in vigore della legge 431/85, lo stesso ha perduto efficacia, giusta nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
04.10.2010 al n.560, e non avendo nessuno dei requisiti di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i., l’intera area del Foglio 49 per come perimetrata all’interno del vigente P.R.G. (Tav. A/2.13)
è da ritenersi priva di vincolo paesaggistico.
Si attesta altresì che sull’area interessata dalle particelle 164-165-185-463-456-91-225-223-219- 194-192-430-455-461-161 e 464 del Foglio n. 49 non esistono vincoli SIC, PAI, e ZPS e che le medesime superfici non ricadono in aree sottoposte a tutela ai sensi della legge 353/2000.
VISTI i verbali delle Conferenze dei Servizi del 14/06/2010, del 06/04/2011 e l’aggiornamento al 13/04/2011 in cui sono stati rilasciati i seguenti pareri:
·      ASP di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione - U.O.I.S.P. (prot. n.1756 del 01/06/2010): nota con la quale per quanto di competenza si esprime parere igienico sanitario favorevole alla costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
·      ASP di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione - U.O.I.S.P. (prot. n. 3113 del 28/09/2010): parere igienico sanitario favorevole. Si precisa, inoltre, che la Società dovrà comunicare all’Unità Operativa l’inizio dell’attività della centrale e, a collaudo avvenuto, certificare le rilevazioni strumentali attestanti il rispetto dei limiti di tollerabilità previsti dalla normativa vigente.
·      ASP di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione (prot. n. 2131 del 07/06/2010): con la quale si comunica che il Servizio non ha riscontrato violazioni di legge in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro. Si dispone che nella scelta delle attrezzature, il richiedente dovrà effettuare una ricerca di mercato al fine di acquisire quelle macchine conformi alla “Direttiva Macchine” e meno dannose per la salute dei lavoratori;
·      ASP di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione SPISAL (prot. n. 3621 del 28/09/2010): nota con la quale si precisa che non è stata riscontrata alcuna violazione di legge in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro. Si dispone, inoltre, che il richiedente, nella scelta delle attrezzature, dovrà effettuare una ricerca di mercato al fine di acquisire quelle macchine conformi alla “Direttiva Macchine” e meno dannose per la salute dei lavoratori.
·      Regione Calabria Dipartimento n. 8 (prot. 2684 del 11 giugno 2010): nota con la quale si comunica che dall’esame del certificato di destinazione urbanistica n. 2715 del 25/05/2010, rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Borgia, si è riscontrato che l’area individuata in catasto al foglio n. 1, particella n. 2, ricade in zona DT8, località Difesa di Mazza, del vigente P.R.G., la cui destinazione urbanistica del tipo turistico - ricettiva e verde privato non consente l’insediamento delle opere previste. Al riguardo si precisa che, per tutti i casi e le tipologie che necessitino l’approvazione del progetto in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, il Comune interessato dovrà avviare la procedura della variante semplificata al piano urbanistico con le modalità stabilite dell’art. 14 della L.R. n. 19/02 ovvero, in caso di esproprio, dal D.P.R. n. 327/01 per come modificato dal DLgs 302/02, trasmettendone copia conforme al Settore al fine di consentire di esprimere il parere di competenza.
·      Regione Calabria - Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio - Settore n. 1 - Servizio n. 1 (prot. n. 7750 del 28/09/20 10) nota con la quale si precisa che, essendo stata prevista la non costruzione dell’aerogeneratore A0l ricadente nella particella 2 del Foglio 1 di mappa, l’intervento programmato non necessita alcun parere urbanistico, laddove tutte le opere ricadano in zona agricola secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali per come contemplato dal D.Lgs.387/03 e non sussistano vincoli tali da inibire ogni trasformazione territoriale anche per quanto riguarda l’ulteriore stazione elettrica a 150 kV da collegare in doppia antenna sulla sezione 150 kV della suddetta S.E. 150/380 kV sita inMaida.
·      Comune di Maida (prot. n. 3240 del 14/06/20 10): nulla osta sulla fattibilità e relativa realizzazione delle opere previste nel progetto di variante.
·      Comune di Maida - Settore Area Tecnica (prot. n. 2426 del 06/04/2011): nulla osta alla fattibilità delle opere elettriche accessorie all’impianto, ovvero la realizzazione del cavidotto interrato, della stazione utente 30/150 kV e di una Stazione di Smistamento a 150 kV e dei relativi raccordi a 150 kV (opere di Rete) di collegamento alla costruenda e limitrofa Stazione 380/150 kV di proprietà della TERNA S.p.A., necessarie per il collegamento della nuova centrale alla Rete Elettrica Nazionale, ricadenti all’interno del territorio del Comune di Maida.
·      Agenzia delle Dogane (prot. n. 19995/2010 dcl 29/09/2010): parere favorevole ai soli fini fiscali. Almeno 30 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto dovrà essere presentata Denuncia dell’Officina di Produzione di Energia Elettrica all’Agenzia delle Dogane che si riserva di sottoporre a verifica l’impianto e di dettare ogni eventuale prescrizione volta alla salvaguardia degli interessi erariali.
·      Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio (prot. n. M_D.ABA001.40732 del 27/07/2010): nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento “C”.
·      Comando Militare Esercito “Calabria” - Ufficio Personale - Logistico e Servitù Militari (prot. n. 0007496 del 15/09/2010): parere favorevole al rilascio in merito agli aspetti demaniali del richiesto nulla osta militare, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Difesa a richiedere eventuale risarcimento danni o a rimuovere limitazioni provocate alle infrastrutture militari durante l’esecuzione dei lavori. In considerazione: delle caratteristiche dell’opera, che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata oggetto di bonifica da residuati bellici, che nel Comune limitrofo di Borgia sono stati rinvenuti nel tempo n. 9 ordigni inesplosi, si evidenzia l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati ai fini della “valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza”, di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/08, che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, la cui esecuzione dovrà essere, a richiesta, autorizzata dall’Ufficio Bonifica Campi Minati del 10°Reparto Infrastrutture di Napoli.
·      Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia (prot. n. M_ D MSICIL0015709 del 24/09/2010): nulla osta ai soli fini di eventuali interferenze con gli interessi militari marittimi.
·      So.Ri.Cal. S.p.A. (prot. n. 420 del 14/06/2010): nota con la quale si comunica che risultano n. 4 interferenze e un costeggiamento tra le opere in progetto e l’acquedotto “Limbè”, gestito dalla Società, in località Malaidi del Comune di Borgia. Si esprime, altresì, nulla osta alla realizzazione delle opere a condizione che siano osservate le prescrizioni di seguito riportate e quanto altro di competenza dell’Amministrazione della Regione Calabria la cui proprietà:
-      nell’incrocio con la condotta della So.Ri.Cal. il cavo elettrico sia allocato inferiormente ad essa ad una distanza non inferiore a m. 1,00 tra le superfici affacciate;
-      lo stesso cavo sia adeguatamente segnalato con nastro indicante la sottostante presenza di cavo elettrico alimentato;
-      tra la tubazione dell’acquedotto e il cavo, in direzione longitudinale a questa, sia realizzata apposita protezione meccanica non metallica di larghezza minima pari a
m. 1,50 e lunghezza minima di m. 2,00 sia per lato dx che per lato sx della condotta.
per ciò che attiene la parte riguardante il costeggiamento è necessaria una planimetria dettagliata per consentire gli interventi da mettere in atto.
·        So.Ri.Cal. S.p.A. (prot. n. 2115 dcl 06/04/2011): nota con la quale si rappresenta l’assenza di interferenze per i Comuni di Maida, San Floro, Girifalco.
·        TERNA (prot. n. TE/P20100013110 del 27/09/2010): nota con cui si comunica che la documentazione progettuale relativa alle opere RTN è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle opere di utente rimangono nella esclusiva responsabilità della Società Borgia Wind s.r.l. Si segnala, infine, che i trasformatori AT/MT dovranno essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno.
·        Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Protezione Civile e Geologico - Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche - Servizio Demanio Fluviale (prot. n. 29561 del 06/04/2011):nota con cui si comunica che non si riscontrano motivi ostativi al progetto, per le competenze relative al demanio fluviale, mentre non si può esprimere il parere paesaggistico di competenza in quanto non è pervenuta la certificazione sui vincoli tutori e paesaggistici dei Comuni di Cortale, Girifalco, Maida e San Floro.
·        Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Espropri - Servizio Concessioni Stradali (prot. n. 29825 del 06/04/2011): parere favorevole di massima per la posa cavidotto condizionato all’esecuzione delle opere, sulla S.P. 49, in affiancamento a scavi già autorizzati ad altra Società, previo accordo fra le stesse, e comunque in modo tale da realizzare entrambe le pose con unico scavo. Viene fatta salva ogni altra ed eventuale richiesta integrativa che si dovesse rendere necessaria in ordine al regolamento per l’occupazione di spazi vigente presso l’Amministrazione, e per la tutela delle sedi stradali e loro pertinenze.
·        Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Espropri - Servizio Amministrativo Concessioni Stradali (prot. n. 92405 del 21/10/2010; prot. n. 92442 del 21/10/2010; prot. n. 98277 del 10/11/2010; prot. n. 98282 del 10/10/2010): Stipule atti di concessione favorevole delle S.P. n. 172, 59,46, 57;
·        A.R.P.A.Cal. - Centro Funzionale Strategico - Radiazioni non Ionizzanti e Rumore (prot. n. 1532/NIR-R/10 del 28/09/2010): parere tecnico di conformità dell’opera alla normativa vigente di riferimento che vale esclusivamente nell’ipotesi in cui gli aerogeneratori A06-A13-A16-A17-A25-A37 verranno stralciati dal progetto e pertanto non installati. Con riferimento alla problematica Radiazioni non ionizzanti e in particolare per quanto attiene le fasce di rispetto degli elettrodotti, si precisa che l’art. 4 della L. 36/2001 dispone che “(...) all’interno di tali fasce di rispetto, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”.
·        Regione Calabria - Autorità di Bacino Regionale (prot. n. 100003842 del 28/09/2010):
parere favorevole per gli aspetti di specifica competenza di compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico, ai sensi dell’art 17 comma 1 lettera c) delle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia.
·        Regione Calabria -Dipartimento n. 5 - Attività Produttive -Settore n. 2 -Servizio n. 5 (prot. n. 4369/Dip del 06/04/2011): parere favorevole a condizione che, nel caso di insediamento od attraversamento di zone che possono formare, anche nel procedere del tempo, oggetto di scavo od insediamenti di titoli minerari (permessi di ricerca e/o concessioni minerarie), nonché siti destinati alla ricerca e/o sfruttamento di acque minerali e termali, la Società si impegni a rimuovere, su richiesta del Dipartimento, l’impianto, le condutture, i sostegni o quant’altro di cui trattasi, senza che, in conseguenza di ciò, possa vantare alcun diritto ad indennizzo o rimborso.
·        Regione Calabria - Dipartimento n. 6 -Agricoltura, Foreste e Forestazione - Settore n. 5 - Servizio n. 11 (prot. n. 4420/Dip del 06/04/2011): parere favorevole, con prescrizioni, nei soli riguardi forestali e idrogeologici in ordine alla esecuzione di movimenti di terra strettamente necessari all’esecuzione dei lavori previsti nella Variante al «Progetto definitivo impianto eolico Borgia i adeguamento alle prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi del 17 marzo 2008 ».
Subordina l’efficacia della validità dello stesso al rispetto di modalità di esecuzione dei lavori atte ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 del R.D. 3267/23, possano con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque e delle condizioni appresso specificate:
è fatto assoluto divieto di mettere in opera qualsivoglia movimento di terra nei terreni detenuti in occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità, sottoposti a vincolo ai sensi dei R.D. 3267/23 e di cui ai mappali del Comune di Borgia individuati in progetto concernenti l’installazione di: aerogeneratore N. 6 ricadente nel foglio 13 Part. N. 2 (Coordinate Gauss-Boaga: 2653521 E, 4300024 N); aerogeneratore N. 17 ricadente nel foglio 13 Part. N. 5 (Coordinate Gauss-Boaga: 2653926 E, 4299703 N); aerogeneratore N. 16 ricadente nel foglio 14 Part. N. 61 (Coordinate Gauss-Boaga: 2654040 E, 4299452 N).
A tal proposito, salvate le condizioni di cui al parere di cognizione nei riguardi forestali e idrogeologici prot. n° 14870 Pos.IV 1-11 del 21.12.2007, precedentemente espresso dal
Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Catanzaro di cui sopra, fa carico alla DD.LL. di osservare le prescrizioni seguenti:
- gli interventi previsti e tutte le opere di sostegno e di difesa necessarie, dovranno assicurare condizioni ottimali di stabilità nelle zone d’interesse progettuale al fine di evitare qualsiasi turbamento all’equilibrio idrogeomorfologico. I lavori pertanto dovranno essere confacenti all’attuale assetto idrogeologico, litologico - tecnico e sismico e dovranno essere mirati ad escludere potenziali fenomeni d’instabilità dovuti sia a processi di tipo morfologico - evolutivo che a quelli direttamente legati al deflusso delle acque;
- al fine di prevenire fenomeni di dilavamento, ruscellamento ed eccessive infiltrazioni che contribuirebbero a turbare le condizioni di equilibrio idrogeologico, si dovrà provvedere, nei luoghi d’interesse, alla regimazione ed allo smaltimento verso gli impluvi naturali e/o alla rete comunale esistente, delle acque meteoriche e profonde, mediante l’esecuzione di opportune opere di raccolta, canalizzazione e drenaggio;
- possibili accumuli temporanei di materiale di risulta dovranno essere stoccati in aree prive di vegetazione, rispettando distanze di assoluta sicurezza da incisioni fluviali, orli di terrazzi, eventuali cigli di distacco e dai confini di aree instabili, in dissesto o in erosione. Lo stesso materiale, qualora non susseguentemente utilizzato, dovrà essere conferito in discarica autorizzata in conformità con quanto stabilito dall’Ordinanza n. 1495 dcl 03/07/2001del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale;
- dovranno inoltre essere realizzate tutte le opportune opere accessorie atte ad eliminare qualsiasi interazione negativa delle azioni programmate sul territorio interessato dagli interventi in progetto;
- i lavori dovranno essere eseguiti dunque a perfetta regola d’arte in conformità a quanto illustrato negli elaborati progettuali, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti; in particolare dovranno essere improntati in ossequio della “Disciplina” recata dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI apprestando, ove necessario, accorgimenti tecnici di salvaguardia e mitigazione del rischio frane e del rischio idraulico altresì delle disposizioni recate dal DM. LL.PP. 11/03/88 e dal D.M. 14/01/08 al fine di garantire per stabili livelli di sicurezza la pubblica incolumità;
- a lavori ultimati, occorrerà procedere alla razionale sistemazione del terreno smosso, delle scarpate e dei terrapieni, che dovranno essere ben compattati e rinverditi con idonee specie vegetali preferibilmente autoctone, altresì dovranno essere previste, ove le condizioni orografiche lo richiedano, opere di ingegneria naturalistica;
- per quanto riguarda le interazioni con colture impiantate a uliveto dovrà essere tenuto conto dei divieti di cui al D. Lgs. 475/45e ss.mm.ii. nonché dei vincoli di cui al Reg. CE n: 1782/03 da osservare per la manutenzione degli uliveti acquisendo il relativo parere da parte del competente 1 Settore competente del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione nonché da parte della Prefettura-Ufficio Del Territorio della Provincia di Catanzaro;
- il taglio eventuale di piante, dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà interessare soltanto quegli alberi che sono di effettivo ostacolo alla esecuzione dei lavori. Detto taglio dovrà essere espressamente autorizzato dall’Ufficio previa presentazione di apposita istanza e dovrà essere previsto il reimpianto (anche in zone immediatamente limitrofe) di un numero di piante pari a quelle che si è stati costretti ad eliminare.
La messa in opera dei movimenti di terra è tuttavia subordinata all’acquisizione di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati ovverosia quelli necessari di natura urbanistica, paesaggistica, ambientale.
Sono fatte salve le condizioni di cui al parere di cognizione nei riguardi forestali e idrogeologici prot. n. 14870 Pos.IV 1-11 del 21/12/2007, precedentemente espresso dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Catanzaro.
·        Regione Calabria - Dipartimento n. 9 - Lavori Pubblici - Settore n. 1 - Servizio n. 2 (prot. n. 4170 del 06/04/2011): nota con la quale si rappresenta quanto segue:
le osservazioni presentate dalle ditte Sgromo Giuditta, Citraro Rosario Antonio, Sgromo Carlo e Sgromo Annamaria, in quanto attinenti, sostanzialmente, l’opportunità o meno di
collocare l’impianto in determinate porzioni di territorio, afferiscono a valutazioni non di competenza del Settore.
Le istanze della ditta Mauro Antonio e della Soc. Creta Energie Speciali S.r.1., sono formali richieste di accesso agli atti, correttamente indirizzate al Settore, motivate dall’interesse a prendere visione degli elaborati progettuali poiché interessati alla realizzazione di analoga iniziativa progettuale, presentata dalla stessa Creta energie speciali s.r.l.
Quanto alle osservazioni della ditta Sgromo Patrizio, in esito alla quale si chiede di non procedere all’espropriazione della particella n. 425 del foglio n. 9 del Comune di Borgia, il progettista della Soc. istante ha dichiarato al Servizio, per le vie brevi, in data 22 marzo u.s., che tale particella non è indispensabile alla realizzazione dell’opera; si chiede pertanto, che il rappresentante legale della Soc. Borgia Wind, confermi formalmente tale dichiarazione in sede di Conferenza di Servizi per l’esclusione della particella dal procedimento in itinere, con conseguente aggiornamento degli elaborati progettuali.
Le osservazioni presentate dalla Soc. Parco Eolico di Girifalco S.r.l., riguardanti eventuali “effetti scia” sulle turbine esistenti e del c.d. “wake effect” generato dall’impianto proposto, sono inerenti ad aspetti non di competenza dell’ufficio. Quanto alla dichiarata circostanza che il piano particellare del progetto in esame comprenda particelle già impegnate
dall’impianto della Soc. Parco Eolico di Girifalco, si chiede di verificare se le stesse sono state ricomprese nel progetto definitivo oggetto di Autorizzazione Unica Regionale, onde
poter valutare l’eventuale consistenza di due provvedimenti con riferimento ai medesimi
beni, riservandosi di presentare sulla questione, richiesta di parere all’Avvocatura Regionale. Con riferimento alla proposta servitù di sorvolo sui fondi altrui a mezzo delle pale degli aerogeneratori, si richiama la più recente giurisprudenza su tale tema. Dapprima la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, n. 2459, del 29 ottobre 2008, per la quale, la costituzione coattiva di tale servitù, non è contemplata tra quelle astrattamente descritte dalla legge in materia e non può essere, pertanto, costituita con atto amministrativo, perché vi osta il principio della tipicità delle servitù. In riforma di tale sentenza, il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 3723, del 12 giugno 2009, ha dichiarato che in materia di impianti di produzione di energia elettrica è consentita all’autorità amministrativa, la costituzione di una servitù di contenuto non previsto specificamente nell’ordinamento, ma indicato nel provvedimento amministrativo, al di fuori delle fattispecie tipiche previste dal codice civile o da leggi speciali, in quanto lo stesso codice civile (art. 834 comma 2), contempla espressamente la possibilità di regimi espropriativi speciali, che trovano in apposite leggi la loro disciplina specifica ed esaustiva, individuando in tal senso, fra le norme che giustificano il regime speciale, soprattutto l’art. 43, comma 6 bis del D.P.R. a 327/2001. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 293, del 4 ottobre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale proprio dello stesso art. 43 del D.P.R. n. 327/2001: ciò premesso, l’Ufficio ritiene di dover richiedere apposito parere in merito, all’Avvocatura Regionale, evidenziando, altresì, che tale richiesta riguarderà anche l’eventuale necessità di dover provvedere alla comunicazione ai proprietari che il procedimento in itinere riguarderà l’espropriazione delle aree interessate dal sorvolo e non più l’imposizione di servitù.
·        Regione Calabria - Dipartimento n. 9 - Lavori Pubblici - Settore n. 1 - Servizio n. 2 (prot. n. 3/EM/ del 12/04/2011): nota con la quale si comunica che l’intervento proposto potrà essere eseguito, a condizione che la Società proponente ottemperi alle prescrizioni tecniche di So.Ri.Cal. S.p.A. contenute nelle note prot. n. 420 del 14/06/2010 e prot. n. 2115 del 06/04/2011. Si comunica alla So.Ri.Cal. S.p.A., che legge per conoscenza, che tale tipo di interventi, in quanto riferiti a tratte di condotte regionali affidate in gestione alla Società medesima, devono essere inquadrati, in termini di responsabilità di attuazione, nell’ambito delle attività di competenza di cui ai vigenti atti convenzionali, al fine di non arrecare pregiudizio all’efficienza degli schemi idrici gestiti. Pertanto, gli interventi proposti dovranno essere eseguiti a cura di So.Ri.Cal. S.p.A., con spese interamente a carico dell’istante, nulla potendo essere imputato a carico della Regione ovvero del Piano Finanziario di Concessione e dovranno risultare attuabili senza pregiudizio per la funzionalità della rete gestita. La So.Ri.Cal. dovrà predisporre al riguardo specifica convenzione da stipularsi con l’istante, previo nulla osta da parte del Dipartimento n. 9. Si ravvisa, altresì che, poiché nello specifico, fra gli interventi sono previsti attraversamenti di condotte appartenenti al Demanio Regionale, la Società istante dovrà presentare preventiva istanza di concessione, per come disposto dall’art.14 della L.R. n. 15/1992 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dei beni in proprietà della Regione”.
·        Regione Calabria - Dipartimento n. 9 - Lavori Pubblici - Settore n. 2 (prot. n. 4549 del 31/03/2011): nota con la quale si fa presente che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica da parte del Servizio Tecnico Regionale territorialmente competente, è necessario che la Società proponente, prima dell’avvio dei lavori, trasmetta al competente Servizio Tecnico Regionale il progetto esecutivo in triplice copia, relativo alle opere strutturali previste, redatto in conformità al D.M. 14/01/2008, alla Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 02/02/2009 n. 617, secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale (L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii. e R.R. n. 1/94). Allorquando per la realizzazione dell’opera si rendessero necessarie eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente, si fa presente che il Dipartimento, attraverso i propri Servizi Tecnici Regionali, rilascia il prescritto parere di conformità geomorfologica sulla variante medesima, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 a seguito di specifica richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale competente per territorio.
·        Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria (prot. n. 10925 del 07/07/2010): parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni:
-      dovrà essere eseguita una approfondita ricognizione dell’area con identificazione di ogni emergenza antica, che costituirà la base per una lettura stratigrafica del territorio, e la realizzazione di una nuova cartografia georeferenziata sulla quale, a livello di GIS, dovranno essere riportate sia le informazioni d’archivio che quelle della ricognizione di superficie;
-      per le zone archeologicamente a rischio dovranno essere acquisite prospezioni geofisiche di tipo archeologico e nelle aree di maggiore indizio archeologico, l’esecuzione di sondaggi stratigrafici con conseguente conservazione e valorizzazione di quanto emerso;
-      al termine delle operazioni previste sarà redatta una esaustiva e documentata relazione sullo stato del territorio oggetto dell’intervento;
-      nella fase esecutiva del Parco, ogni movimento di terra dovrà essere controllato da personale tecnico-scientifico dell’area archeologica.
·        Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria - Servizio Beni Paesaggistici - Settore I: Tutela e Valorizzazione (prot. n. 6112 del 21/09/2010):parere positivo con le seguenti prescrizioni:
-      dovrà essere eseguita una approfondita ricognizione dell’area con identificazione di ogni emergenza antica, che costituirà la base per una lettura stratigrafica del territorio, e la realizzazione di una nuova cartografia georeferenziata GIS su cui riportare informazioni d’archivio e sulla ricognizione di superficie;
-      per le zone archeologicamente a rischio dovranno essere acquisite prospezioni
geofisiche di tipo archeologico e nelle aree di maggiore indizio archeologico,
l’esecuzione di sondaggi stratigrafici con conseguente conservazione e
valorizzazione di quanto eventualmente emerso;
-      al termine delle operazioni sarà redatta una esaustiva relazione sullo stato dell’area di intervento;
-      nella fase esecutiva, ogni movimento di terra sarà controllo da personale tecnico- scientifico dell’area archeologica
·        Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (prot. n. M_D/GGEN/02/414824/262/B130-1-10/2010 del 23/09/2010): nulla osta all’installazione dell’impianto eolico a condizione che la Società si attenga alle direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell’attività, sino allo smantellamento della struttura. In considerazione che la zona interessata all’opera non risulta essere stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, e che nel Comune di Borgia sono stati rinvenuti nel tempo n. 9 ordigni inesplosi, il nulla osta è condizionato l’effettuazione dei necessari interventi sull’area in questione.
·        Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia - Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione IV – Sezione U.N.M.I.G. di Napoli (prot.           n. 1361 del 04/04/2011): conferma del nulla osta di competenza già espresso precedentemente con nota prot. n. 4791 del 28/09/2010 in materia di T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
·        Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Calabria - Settore III (prot. n. 0011293 del 27/09/2010): nota con la quale si conferma il parere favorevole rilasciato in data 14/03/2008 con tutte le prescrizioni indicate e si comunica che, essendo state apportate delle variazioni sostanziali alle opere di competenza, rispetto al progetto provvisorio, il Dipartimento Comunicazioni deve inviare il progetto definitivo alla Direzione Generale che legge per conoscenza per le proprie competenze ed al gestore della RPC che deve accertare e riferire se gli impianti elettrici di cui è prossima la costruzione determineranno attraversamenti e/o parallelismi con linee T.T.
per poter, successivamente, avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e del conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità contenute nel parere favorevole.
·        SNAM Rete Gas (prot. n. DISOCC/DLA/LAV/10039 del 15/06/2010): nota con la quale si comunica che non sussiste alcuna interferenza tra la rete di metanodotti e gli interventi programmati.
·        ANAS S.p.A. (prot. n. CCZ-0027109-P del 08/07/2010): nulla osta per quanto di competenza.
·        ENAC (prot. n. 0125S86/IOP/ENAC del 22/10/2010): nota con la quale si fa presente che:
-       ’ENAV ha comunicato, con foglio prot. n. AOP/PSAI SC6737/0259780 del 11/10/2010, scheda ostacolo n. 6737, che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
-       il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:
-     segnaletica diurna
o     Le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l’una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse.
o     Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m.
o     Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa).
o     La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.
-       segnalazione notturna
o     Le luci dovranno essere posizionate all’estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.
o     Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l’ostacolo in sommità, come ad esempio l’utilizzo di luci di sommità da installare sull’estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato all’Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.
o Dovrà essere prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della prevista vita utile.
-       Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di LAMEZIA TERME, all’ENAV e all’Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa all’ENAC.
-       Contestualmente a detta comunicazione dovranno pervenire i dati definitivi del progetto
ed in particolare:
o       Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS - 84 di ciascun aerogeneratore;
o       Altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
o       Quota slm al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
o       Eventuale segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata, secondo quanto previsto da
ENAC;
o       La data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento della concernente documentazione aeronautica.
-        Infine, qualora la Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l’impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.
·        Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese (prot. n. 1261/11 del 08/03/2011): nota con la quale si trasmette il prospetto aggiornato delle particelle, comprese nell’elenco su cui insiste l’impianto sito nel Comune di Borgia, con l’annotazione se queste risultano ancora in occupazione ovvero restituite ai legittimi proprietari:
— Foglio 3 particelle 5-19-29: terreno restituito;
— Foglio 13 particelle 2-5: terreno in occupazione temporanea;
— Foglio 13 particella 11: terreno restituito;
— Foglio 14 particella 61: terreno in occupazione temporanea;
— Foglio 5 particelle 10-12-19-54: terreno restituito.

Si comunica, altresì, che il cavidotto interrato risulta interessare un tratto di strada consortile
ricadente nel Comune di Caraffa di Catanzaro.
 
VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 14/06/2010 da parte del Rappresentante della Società Ing. Sblendido il quale dichiara che la torre denominata A01 ricadente nella particella 2 del foglio 1 non verrà realizzata e quindi decadono i motivi ostativi di qui al parere della Regione Calabria - Dipartimento n. 8 nota prot. 2684 del 11 giugno 2010. Inoltre la Società rinuncia alla realizzazione dell’aerogeneratore denominato A13 collocato nel foglio 2 part. 222.

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 06/04/2011 da parte del Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela dell’Ambiente - Servizio Impianti Produzione Energia, Geom. Antonio Strati il quale visto il parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici di Cosenza, rilasciato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, conferma, ai sensi della L.R. 17/2000, il parere favorevole rilasciato in sede di Conferenza di Servizi del 17/03/2008 con relative prescrizioni, aggiungendo che la Società Borgia Wind s.r.l. dovrà comunicare l’inizio dei lavori, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice degli stessi.
VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 06/04/2011 da parte del Rappresentante del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, Geom. Giuseppe Catalano, il quale fa presente che il cavidotto interrato che dalle mappe progettuali risulta interessare un tratto di strada consortile, obbliga la Società Borgia Wind s.r.l. prima di procedere alla realizzazione delle opere, a presentare tutti gli elaborati tecnici con la richiesta di autorizzazione ad eseguire gli stessi.
VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 06/04/2011 da parte del Rappresentante del Comune di Borgia, Geom. Ubaldo Bertucci, il quale conferma le conclusioni (All. A) alla Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 05/04/2011 ed avente ad oggetto “Presa d’atto e approvazione della relazione prodotta dal Responsabile dell’Area Urbanistica”;
VISTO quanto riportato nel sopra citato All. A (relazione del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Borgia Geom. Ubaldo Bertucci del 10 marzo 2011), di cui si riportano le conclusioni:
-        Relativamente agli aerogeneratori contraddistinti con i numeri A25-A26-A27-A28-A29 si ritiene che non possono essere realizzati perché in contrasto a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del 30/07/2007;
-       Relativamente agli aerogeneratori contraddistinti con i numeri A25-A26-A27-A28-A29-A30 si ritiene che non possono essere realizzati perché ubicati in una zona caratterizzata dalla presenza del “Complesso Monumentale Bizantino denominato Monastero Basiliano San Fantino” compreso nell’elenco di cui alla lettera “B” della legge regionale n. 23/90. Si precisa che la torre A27 ricade a meno di cinquecento metri dal predetto complesso e quindi non è conforme a quanto prescritto al punto 3.1 (Aree non idonee) DEL DOCUMENTO “Indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale” (Piano eolico Regionale) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 30.01.2006, mentre gli altri sono posizionati ad una distanza uguale o poco maggiore di 500 metri dallo stesso;
-       Relativamente al rispetto alle norme di cui al “Piano Territoriale di Coordinamento” della provincia di Catanzaro, si fa presente che il progetto di che trattasi è compatibile con gli
strumenti dì pianificazione e programmazione nazionale e regionale in materia di

localizzazione di tali tipologie di impianti, che sono successivi e, prevalenti rispetto al
PTCP soltanto adottato.
-       Per quanto riguarda le opere accessorie (ampliamenti della viabilità ed elettrodotto) che interessano particelle catastali sottoposte a vincolo paesaggistico o ricadono in aree boscate o soggette a rimboschimento e le altre torri eoliche previste in progetto si ritiene che possono essere realizzate fatti salvi i diritti di terzi, nel rispetto di tutte le norme vigenti che disciplinano le opere di cui sopra, in particolare i vincoli tutori in materia ambientale, paesaggistica ed idrogeologica, ed in quanto conformi al deliberato del Consiglio Comunale con atto n. 41 del 30/07/2007.
Il Progettista della Società Borgia Wind S.r.l., Arch. Cristofaro, a tal proposito, afferma che circa l’affermazione relativa alla circostanza che alcuni aerogeneratori A25 — A26 — A27 — A28
— A29 non potrebbero essere realizzati perché ubicati in zona caratterizzata dalla presenza di immobili di interesse culturale, si rileva che:
i) tale dato è stato valutato dalla Soprintendenza archeologica competente, che dopo la sua valutazione, ha rilasciato il 21/09/2010 parere favorevole al progetto; ii) le NTA del PRG del Comune di Borgia stabiliscono, in punto di distanze da immobili di interesse culturale, che le stesse non possono essere inferiori a 250 mt; iii) il punto 3.1. del documento “Indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale” approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 30/01/2006 prevede che la distanza — fascia di rispetto da immobili di interesse culturale deve essere d 500 mt. Orbene n. 4 dei predetti 5 aerogeneratori e precisamente A25, A26, A28 e A29 rispettano tutti e tre requisiti anzidetti come riconosciuto dallo stesso Comune di Borgia infatti saranno collocati ad una distanza da immobili di interesse culturale “poco maggiore di 500 mt”. Da ciò discende che per tali quattro aerogeneratori non sussistono le ragioni di non realizzabilità sostenute dal Comune di Borgia. Per quanto riguarda l’aerogeneratore A27 l’unico che, a tenore del parere del Comune di Borgia, si troverebbe ad una distanza inferiore a 500mt dagli immobili di interesse culturale comunque non sussistono le ragioni di non realizzabilità sostenute dal Comune di Borgia medesimo e ciò a prescindere dal fatto che l’amministrazione comunale non ha specificato quale sia con precisione la distanza di tale aerogeneratore dagli immobili di interesse culturale. Infatti, per l’aerogeneratore A27 vale come circostanza assorbente che ha ottenuto specifico svincolo dalla Soprintendenza unica amministrazione competente;
VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/04/2011 da parte del Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro — Settore Protezione Civile e Geologico — Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche e Servizio Demanio fluviale e lacuale, Dott. Domenico La Gamma, il quale, preliminarmente, considerato che la Conferenza di Servizi è espressione di concertazione e premesso che dei 36 aerogeneratori previsti dal progetto solo 5 e più precisamente quelli identificati coi numeri A02, A04, Al0, A11 e Al2 ricadono in ambito tutelato paesaggisticamente per come dichiarato dai tecnici negli elaborati progettuali, chiede al progettista se vi è la possibilità tecnica, al fine di alleggerire ulteriormente il carico del progetto in ambito tutelato, di delocalizzare in ambito non tutelato gli aerogeneratori contrassegnati A02, A04 e Al0 atteso che gli stessi per come si evince dagli elaborati grafici del progetto, ricadono in prossimità del limite dell’area tutelata.
Il Progettista della Società Borgia Wind s.r.l, Arch. Cristofaro, a tal proposito, afferma che non è possibile effettuare gli spostamenti richiesti dal Dott. La Gamma, in quanto tutti i pareri acquisiti a tutt’oggi sono stati espressi sulla progettazione prodotta ai vari Enti e prevede l’ubicazione degli aerogeneratori in specifiche localizzazioni. Inoltre, dal punto di vista tecnico, il progettista ritiene che gli spostamenti richiesti non possano essere effettuati in quanto possono sussistere interferenze sia con gli altri aerogeneratori del Parco sia con eventuali altre problematiche di tipo idrogeologico e morfologico non valutabili, nonché interessamento di altre proprietà o altri Comuni e che lo stesso è frutto di un’ottimizzazione ambientale e degli esiti derivanti da tutte le indicazioni di indagine e studi svolti dalla Società nel corso dell’iter del progetto.
Il Dott. La Gamma,:
• preso atto delle motivazioni esposte dal progettista relativamente alla non possibilità di spostare di qualche metro gli aerogeneratori A02, A04 e Al0;
• preso atto che il progetto di che trattasi rientra nei casi previsti dall’art. 18.5 del D.M. 10/09/2010, per come dichiarato dalla Regione Calabria con nota del 13/04/2011;
• preso atto che dalle certificazioni rilasciate dai Comuni di Girifalco, Maida, Cortale e San
Floro, i territori interessati dalle opere connesse all’impianto eolico di che trattasi, non sono
gravati da vincoli tutori e inibitori paesaggistici;
• considerato che su un parco eolico di 36 aerogeneratori solo 5 di questi e precisamente quelli identificati con i numeri A02, A04, A10, A11 e Al2, per come attestato in progetto, ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 c. 1 lettera g);
• considerato l’interesse pubblico nazionale ed europeo riposto nella produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili;
• considerato che la Regione Calabria non è dotata di alcun piano paesaggistico;
• considerato che il progetto contiene tutti gli elaborati previsti dal D.P.C.M. 12/12/2005;
• considerato altresì che, seppur non applicabile al procedimento di che trattasi, l’art 16.3del citato D.M. 10/09/2010, per gli impianti eolici stabilisce “(..)In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all‘allegato 4 delle presenti Linee Guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto”, tali misure di mitigazione essendo state applicate comunque al progetto in esame, fatta salva la normativa urbanistica che costituisce procedimento autonomo non di competenza del Settore, qui rappresentato dallo scrivente, fatte salve altresì eventuali ulteriori verifiche da effettuarsi a cura di altri Enti, dal punto di vista paesaggistico non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del Parco eolico di che trattasi, limitatamente ai soli aerogeneratori ricadenti in ambito tutelato “ope legis”.
VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/04/2011 da parte del Rappresentante del Comune di Girifalco, Arch. Bruno De Gori, il quale esprime parere favorevole per quanto di competenza.
VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/04/2011 da parte del Rappresentante del Dipartimento n. 9 — Settore n 1 — Servizio n. 2, Dott. Marasco, il quale, ai fini espropriativi riporta alla richiesta di parere alla Avvocatura Regionale del Dirigente Generale Vicario del Dipartimento dei Lavori Pubblici prot. N. 2/EM del 12 Aprile 2011.
Dichiara inoltre che dovrà essere verificata la presenza di eventuali usi civici in quanto tale categoria di beni è equiparata ai beni demaniali e pertanto non espropriabili senza previa sdemanializzazione. Allo stesso modo, per quanto riguarda i beni appartenenti al demanio dello
Stato presenti nel piano particellare.
Per quanto riguarda i beni eventualmente appartenenti ad Enti Pubblici dichiara che tali beni possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto dalla precedente destinazione. Le verifiche su tali beni saranno a cura e a carico della Società istante nella qualità di promotore e beneficiano del procedimento.
VISTO il verbale del 13 giugno 2011 in cui è stato approvato il progetto: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “BORGIA 1” sito nel Comune di Borgia — CZ composto da 36 aerogeneratori per una potenza nominale pari a 90 MW, con il rilascio dei seguenti pareri:
·        SNAM Rete Gas (prot. n. DISOCC/DLA/LAV/10039 del 01/04/2011): nota con la quale si comunica che non sussiste alcuna interferenza tra la rete di metanodotti e gli interventi programmati.
·        TERNA (prot. n. TE/P20110005426 del 04/04/2011): nota con cui si comunica che in data 20/07/2010 è stata fornita quale nuova STMG il collegamento in antenna a 150 kV con una nuova stazione RTN a 150 kV in doppia sbarra da realizzare in soluzione GIS compatta da collegare, mediante due nuovi elettrodotti RTN a 150 kV, con la sezione 150 kV di una nuova stazione RTN 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea RTN 380 kV “Magisano-Rizziconi”. Tale soluzione è stata accettata dalla Società Borgia Wind S.r.l. in data 02/08/2010. Sì comunica, infine, che la Società in data 03/08/2010 e successivi invii, ha trasmesso la documentazione relativa alle opere di connessione previste per l’impianto e che la stessa risulta conforme alla STMG di connessione e agli standard RTN.
VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2011 da parte del Rappresentante del Dipartimento n. 9 — Settore n. 1 il quale dichiara che alla luce dei chiarimenti pervenuti dall’Avvocatura Regionale ritiene possibile l’imposizione della servitù di sorvolo sui terreni interessati dalla proiezione delle pale degli aerogeneratori.
VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del l3/06/2011 da parte del rappresentante del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, Geom. Giuseppe Catalano il quale si riserva di trasmettere tempestivamente rettifica alla nota già in atti prot. 1261/11 del 08.03.11 relativamente al passaggio del cavidotto interrato su strada consortile ricadente nel Comune di Caraffa di Catanzaro.
VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2011 da parte del Sig. Oliveri per la Società Tre Spa il quale fa riferimento ad eventuali interferenze tra il progetto di parco riferibile alla Società Tre e il Parco eolico della Società Borgia Wind che potrebbero derivare dalla realizzazione della Borgia Wind medesima degli aerogeneratori 38, 39, 40 e 31 e, precisamente: gli aerogeneratori n. 38 e 39 che ricadrebbero sulla proprietà riferibili al Sig. Oliveri e gli aerogeneratori n. 31 e 40 che pur non ricadendo su proprietà riferibili al Sig. Oliveri medesimo tuttavia potrebbero determinare tali interferenze.
A questo proposito la Società Borgia Wind fa rilevare la propria intenzione dì rinunciare agli aerogeneratori n. 38, 39, 31 e 40 al fine di evitare eventuali interferenze con il progetto di parco riferibile alla Società Tre.
VISTA altresì la seguente nota:
·        Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto — Taranto (prot. n. 017863/UI-DEM/2010): nota con la quale si rappresenta che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi all’adeguamento del progetto dell’impianto. Si ritiene opportuno, tuttavia rammentare l’esigenza che la Sociétà interessata provveda all’installazione della segnaletica ottico — luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritto dall’autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l’identificazione degli ostacoli- per la tutela dei volo a bassa quota.
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5878 del 7.11.2011, con la quale la Regione Calabria viene condannata alla definizione del procedimento, con l’adozione del provvedimento finale, nel termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione.
VISTA la nota prot. n. 44006/SIAR, in data 6.2.2012, del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, con cui viene comunicata l’apertura, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90, del procedimento per la sospensione cautelare provvisoria, in via amministrativa, da adottare con apposito decreto, del D.D.G. n. 14753 del 3.10.2007, rettificato ed integrato con D.D.G. n. 3472 del
2.4.2008 e D.D.G. n. 9361 del 17.6.2010;
VISTA l’istanza proposta al Consiglio di Stato da parte della Regione Calabria in data 2.3.2012, con ricorso per incidente di esecuzione, di una proroga di novanta giorni del termine per l’esecuzione della predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 5878/2011.
VISTO il D.D.G. n. 3074 del 13.3.2012, del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, notificato con nota prot. n. 90784/SIAR del 13.3.2012, con il quale viene decretato di sospendere l’efficacia del D.D.G. n. 14753 del 3.10.2007, rettificato ed integrato con D.D.G. n. 3472 del 2.4.2008 e D.D.G. n. 9361 del 17.6.2010, e con il quale, altresì, viene stabilita la durata della predetta sospensione in giorni 90 (novanta), a decorrere dalla notifica del provvedimento stesso, e di riservarsi i poteri di proroga o riduzione consentiti dall’art. 21 quater della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2122 del 14.4.2012 con la quale viene respinta la richiamata istanza di proroga dei termini, con ricorso per incidente di esecuzione, proposta dalla Regione Calabria.
RITENUTO, quindi, di dover provvedere secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5878/2011 e n. 2122/2012.
CONSIDERATO, altresì, che le valutazioni ambientali costituiscono atto presupposto e vincolante rispetto alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e rispetto al consequenziale provvedimento finale di Autorizzazione Unica, da adottarsi in conformità alle predette determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi.
RICHIAMATA la L.R. N. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 103 del 13.03.2012 con la quale è stato attribuito al prof. Franco Prampolini l’incarico di Dirigente di Settore “Politiche Energetiche — Attività Estrattive e Risorse Geotermiche”; 
VISTO il D.P.G.R n. 42 del 02.04.2012 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di
Settore “Politiche Energetiche — Attività Estrattive e Risorse Geotermiche” al prof. Franco Prampolini;
VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la nota (prot. n. 6503 del 09/08/2011) con cui il Comune di Borgia comunica che la posizione espressa dal Comune è descritta nella deliberazione della Commissione Straordinaria n. 36 del 05/04/2011, ove l’assenso al provvedimento finale di cui alla conferenza dei servizi è espressamente subordinato al rispetto di precise condizioni.
Poiché nel verbale conclusivo non è stato chiaramente esplicitato l’accoglimento delle prescrizioni vincolanti espresse nella citata deliberazione della Commissione Straordinaria si fa espressa richiesta di comunicare l’avvenuto accoglimento in sede di verbale conclusivo e di provvedimento finale delle dette prescrizioni. Pare opportuno specificare che il mancato o parziale accoglimento delle prescrizioni dettate dal Comune di Borgia comporta assoluto diniego da parte del Comune di
Borgia alla adozione del provvedimento finale;
VISTA la nota (prot. n. 205685 del 13/12/2011) con cui il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria trasmette alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di CS-CZ-KR la delibera n. 36 del 05/04/2011 del Comune di Borgia e la relazione ad essa allegata a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica con le conclusioni sopra riportate;
VISTA la nota (prot. n. 0017042 del 19/12/2011) con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, in risposta alla nota prot. n. 205685 del 13/12/2011, comunica che non risultano vincoli di natura culturale di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, né alcuna proposta è pervenuta ai sensi dell’art. 14 del medesimo, per l’immobile denominato “Convento di San Fantino”, come chiarito con nota soprintendenziale prot. 43/M del 19/01/2010, a seguito di richiesta formulata dal Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Cosenza.
Anche con riferimento alle fonti bibliografiche storiche disponibili, quali 1’“Elenco degli edifici monumentali” delle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, Libreria dello Stato, Roma 1938, si rileva che nel comune di Borgia non risulta menzionato il Convento di San Fantino.
L’immobile, invece, risulterebbe compreso fra i monumenti bizantini della Calabria, secondo l’elenco di cui alla L.R. 23/90 “Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all’attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431”, art. 6 (Componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia), lettera i) “monumenti bizantini di cui allo elenco allegato alla legge sotto la lett. b), nonché una fascia di protezione di l0 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone” (distanze, per inciso, in ogni caso assai inferiori a quelle previste dal progetto).
Sotto l’aspetto della tutela del paesaggio, va altresì. evidenziato che, come appare dagli elaborati grafici di progetto, gli aerogeneratori n. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 (menzionati nella relazione del Comune di Borgia - Ufficio Tecnico del 10/3/2011), sono tra quelli che non ricadono in ambiti interessati da vincoli paesaggistici, e dalla sottoposizione che ne consegue a parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 146 D.Lgs. 42/04.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, per quanto concerne i resti del convento di San Fantino, dagli atti emerge l’insussistenza, allo stato, di vincoli culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. E’ pure da sottolineare che, quan’anche fosse sussistito un vincolo di tutela sull’immobile, e quand’anche il progetto di cui si tratta fosse ricaduto nel campo di applicazione del punto 18.6 delle Linee guida sopra citate (presupposti entrambi che non si danno nel caso in esame), la normativa richiamata dalle dette Linee guida (art. 152 D.Lgs. 42/04) avrebbe consentito unicamente la facoltà di prescrivere misure e distanze, non già l’esercizio di poteri autorizzatori. Pertanto, non si configura, nel corretto esercizio delle attribuzioni spettanti a questo Ufficio sotto l’aspetto della tutela paesaggistica, alcun presupposto normativo e di merito idoneo a un riesame dei pareri in precedenza rilasciati dalla scrivente.
Si prende comunque debito atto di quanto stabilito, sotto il profilo della disciplina urbanistica, che è distinto e autonomo da quello della tutela paesaggistica, nella deliberazione n. 36 del 5/4/2011 dei Comune di Borgia, ovvero che alcune parti del progetto non risultano conformi alle previsioni del Piano Eolico Regionale e di altre normative regionali e comunali;
PRESO ATTO CHE nel corso del procedimento sono stati stralciati n. 18 aerogeneratori dei 43 previsti nel progetto iniziale, e in particolare:
• Aerogeneratori nn. A18, A19, A20, A21, A22, A23 e A24 (D.D.G. del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 3473 del 02/04/2008).
• Aerogeneratori nn. A06, A13, A16, A17, A25, A37 (nota di A.R.P.A.Cal. — Centro Funzionale Strategico — Radiazioni non Ionizzanti e Rumore prot. n. 1532/NIR-R/10 del 28/09/2010)
• Aerogeneratori un. A06, A16, A17 (nota della Regione Calabria — Dipartimento n. 6 — Agricoltura, Foreste e Forestazione — Settore n. 5 — Servizio n. 11 prot. n. 4420/Dip del 06/04/2011)
• Aerogeneratore n. A0l (nota della Regione Calabria — Dipartimento n. 8 — Urbanistica e Governo del Territorio — Settore n. 1 — Servizio n. 1 prot. n. 7750 del 28/09/2010).
• Aerogeneratori nn. A31, A38, A39, A40 (Rinuncia da parte della società Borgia Wind Srl espressa durante la Conferenza di servizi del 13/06/201l)
 
RICHIAMATI
• il decreto n. 13046 del 02/07/09 con cui il Dirigente del Settore Politiche Energetiche ha approvato il modello di schema di convenzione relativo al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
• la Convenzione stipulata con la Società “Borgia Wind S.r.l.”, n. Rep. 1481 del 03/08/2011;

DECRETA

1 -- di autorizzare, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 5878/2011 e n.
2122/2012, la Società “Borgia Wind S.r.l.”, con sede legale in Via Galvani, 8 — Lamezia Tenne
(CZ), Pi. 028924730795, R.E.A. CZ-187555, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del Decreto
Legislativo 387/2003 e della L.R. n. 42 del 29/12/2008, fatti salvi i diritti dei terzi,
- alla esecuzione degli interventi previsti nel progetto di variante in corso d’opera del parco eolico denominato “Borgia 1” nelle località “Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello” nel Comune di Borgia (CZ) composto da 25 aerogeneratori per una potenza massima prevista 62,5 MW e alle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto stesso il tutto in conformità al progetto definitivo approvato in sede di Conferenza di Servizi e, ove applicabili, con le prescrizioni elencate nella premessa, così come poste dalle Amministrazioni invitate a partecipare ai lavori di che trattasi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 -- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione e l’approvazione del progetto definitivo equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell’ad. 12 comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 387 del 23.12.2003;
3 — di dare atto che la durata della presente autorizzazione è definita dal punto 10.2 dell’Allegato sub 1 della L.R. 42/08; i lavori dovranno avere inizio entro 90 giorni dalla data di efficacia della presente autorizzazione unica, secondo quanto indicato nel presente decreto; il termine di conclusione dei lavori resta fissato così come indicato nella convenzione Rep. N. 1481 del
03/08/2011;
4 -- di demandare, a norma dell’articolo 27 comma 1 del T.U. 380/2001, ai Comuni di Borgia (CZ), Girifalco (CZ), Cortale (CZ), San Floro (CZ) e Maida (CZ) il controllo e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. Gli Enti e le Amministrazioni che nell’esprimere il parere di rispettiva competenza sulla realizzazione e sull’esercizio dell’impianto oggetto della presente Autorizzazione Unica hanno apposto prescrizioni alla realizzazione dell’opera saranno, altresì, preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni medesime e responsabili delle stesse. La Regione Calabria — Settore Politiche Energetiche, Attività Estrattive e Risorse Geotermiche, si riserva ogni eventuale accertamento ulteriore;
5 -- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
6 -- di disporre che a cura e spese della Società Piano San Biagio Wind Farm S.r.l. il presente decreto venga pubblicato su un quotidiano a diffusione locale e uno a diffusione nazionale; evidenza dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere fornita al Settore Politiche energetiche del Dipartimento Attività produttive contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;
7 -- di differire l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 21 quater L. 241/90, in considerazione della sospensione del D.D.G. n. 14753 del 03/10/2007, recante “D.Lgs 152/2006 art. 32 procedura di verifica (screening) progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato Borgia 1 in Località Difesa di Mazza Chiusa Zorapigadi Muratore Leone nel comune di Borgia (CZ) Committente Cavaliere Rosa in qualità di amministratore della Società Anemos Srl” rettificato ed integrato con D.D.G. n. 3472 del 02/04/2008 e D.D.G. n. 9361 del 17/06/2010, stabilita dal D.D.G. n. 3074 del 13/03/2012 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, secondo la tempistica citata nel suddetto decreto;
8 -- di notificare il presente decreto alla società istante e ai Comuni di Borgia, (CZ), Girifalco (CZ), Cortale (CZ), San Floro (CZ) e Maida (CZ).
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, i soggetti interessati potranno proporre avverso il presente atto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo di Catanzaro oppure, entro il maggior termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
 
 
Il Dirigente di Settore
Prof. Arch. Franco Prampolini
 
 
Pubblicato su “Il Giornale di Calabria” del 03-07-2012
 

 
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